Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti inquinanti - Efficacia quindicennale dell'autorizzazione - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Eccesso di delega per difformità della disposizione impugnata rispetto ai principi e criteri direttivi enunciati dalla legge delega - Censure fondate su un erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in riferimento ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione, nonché all'art. 76 Cost., basandosi le censure sull'erroneo presupposto interpretativo che il legislatore delegato, nel determinare l'arco temporale esauritosi il quale l'autorizzazione necessita di essere rinnovata, avrebbe nel contempo privato l'amministrazione competente del potere di vigilare, durante tale periodo, sull'esercizio dell'impianto, recando un divieto di modificare le prescrizioni concernenti gli impianti, in base all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile e della situazione ambientale.
-Sulla necessaria recessività dell'esigenza di tutelare l'affidamento dell'impresa circa la stabilità delle condizioni fissate dall'autorizzazione a fronte di un'eventuale compromissione, eventualmente introdotta dal mutamento della situazione ambientale, del limite "assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive", vedi, citata, sentenza n. 127/1990.