Ordinanza 117/2023 (ECLI:IT:COST:2023:117)
Massima numero 45592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  10/05/2023;  Decisione del  10/05/2023
Deposito del 13/06/2023; Pubblicazione in G. U. 14/06/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo alla legge della Regione Siciliana che istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, da celebrare il 28 dicembre di ogni anno). (Classif. 111012).

Testo

Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita determina l'estinzione del processo.

(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - della legge reg. Siciliana n. 6 del 2022, che istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, da celebrare il 28 dicembre di ogni anno. La rinuncia è motivata dalla modifica dei contenuti della legge regionale impugnata, in senso satisfattivo e coerente con le osservazioni formulate da parte del ricorrente, che ha fatto venir meno le ragioni che l'avevano indotto all'impugnazione).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/04/2022  n. 6  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/2009  n. 196  art. 19    co. 2  

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 38  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 25