Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Competenza regionale, subordinata alla previa intesa con lo Stato, ad adottare misure più severe a tutela della qualità dell'aria in presenza di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale, nonché del principio di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 281, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione censurata ha la finalità di valorizzare le competenze regionali, aprendo un ulteriore campo di intervento alle Regioni in presenza di situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, seppur subordinandone la relativa azione all'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, provvedendo, nel concorso della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente con quella concorrente in materia di tutela della salute, ad allocare l'esercizio della funzione in sede regionale, dimostrandosi così rispettosa dell'art. 118 Cost.
-Sull'intesa quale da strumento di raccordo idoneo a soddisfare il canone della leale collaborazione, in presenza di una concorrenza di competenze dello Stato e della Regione, vedi, citate, sentenze n. 88/2009 e n. 219/2005.