Sentenza 250/2009 (ECLI:IT:COST:2009:250)
Massima numero 33907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33886  33887  33888  33889  33890  33891  33892  33893  33894  33895  33896  33897  33898  33899  33900  33901  33902  33903  33904  33905  33906  33908  33909  33910  33911


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Obbligo di denunzia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza superiore al valore di soglia - Ricorso della Regione Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente o, in subordine, configurabile quale principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute ed energia - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 284 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di disposizione che, perseguendo l'obiettivo di prevenire e limitare l'inquinamento atmosferico, si inquadra nell'esercizio della competenza esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma, nell'imporre l'obbligo di denuncia dell'installazione o modifica di un impianto termico civile di potenza superiore al valore di soglia, deve ritenersi espressiva di un principio fondamentale delle materie concorrenti tutela della salute ed energia.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 284  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte