Sentenza 250/2009 (ECLI:IT:COST:2009:250)
Massima numero 33908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Rilascio al solo personale maggiorenne abilitato - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute - Infondatezza delle censure.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Rilascio al solo personale maggiorenne abilitato - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute - Infondatezza delle censure.
Testo
Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, ma ne costituisce piuttosto un cardine. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute (quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale), rendono, perciò, infondate le censure delle Regioni ricorrenti che ne contestano il carattere dettagliato.
Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, ma ne costituisce piuttosto un cardine. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute (quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale), rendono, perciò, infondate le censure delle Regioni ricorrenti che ne contestano il carattere dettagliato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 287
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte