Sentenza 250/2009 (ECLI:IT:COST:2009:250)
Massima numero 33908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33886  33887  33888  33889  33890  33891  33892  33893  33894  33895  33896  33897  33898  33899  33900  33901  33902  33903  33904  33905  33906  33907  33909  33910  33911


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Patentino alla conduzione di impianti termici e all'istituzione dei relativi corsi professionali - Rilascio al solo personale maggiorenne abilitato - Ricorso delle Regioni Calabria e Piemonte - Asserita indebita disciplina di dettaglio e non già di principio, con lesione della competenza regionale concorrente - Disposizione riconducibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della salute - Infondatezza delle censure.

Testo
Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, ma ne costituisce piuttosto un cardine. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute (quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale), rendono, perciò, infondate le censure delle Regioni ricorrenti che ne contestano il carattere dettagliato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 287  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte