Sentenza 250/2009 (ECLI:IT:COST:2009:250)
Massima numero 33911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33886  33887  33888  33889  33890  33891  33892  33893  33894  33895  33896  33897  33898  33899  33900  33901  33902  33903  33904  33905  33906  33907  33908  33909  33910


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera - Esonero dal regime di autorizzazione degli allevamenti di bestiame in ragione della loro estensione territoriale e non dei capi presenti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione della competenza residuale regionale - Censura fondata sull'erronea premessa che la disposizione impugnata ricada nell'ambito dell'agricoltura - Norma diretta a disciplinare il controllo delle emissioni nell'atmosfera - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della Parte I, punto 4, lettera z), dell'Allegato IV alla Parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promossa, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., trattandosi di censura fondata sull'erronea premessa che la disposizione impugnata ricada nell'ambito dell'agricoltura. Al contrario, la norma - facendo riferimento ad impianti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico - è volta a disciplinare il solo controllo delle emissioni nell'atmosfera.

-Sul contenuto della materia "agricoltura", vedi, citata, sentenza n. 12/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte