Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33830  33831  33832  33834  33835  33836  33837  33838  33839  33840  33841  33842  33843  33844  33845  33846  33847  33848  33849  33850  33851  33852


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Qualificazione come tali delle aree costiere dell'Adriatico nord-occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro - Ricorso della Regione Liguria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge-delega e con la normativa comunitaria - Difetto di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Liguria avverso l'art. 91, comma 1, lettera d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 76 Cost. . Infatti, visto che la norma non è idonea a produrre alcun effetto nel territorio ligure, difetta l'interesse al ricorso in capo alla Regione ricorrente.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 91  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  21/05/1991  n. 271  art.