Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33834
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Ricorso della Regione Liguria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative della Regione - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Ricorso della Regione Liguria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative della Regione - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria avverso gli artt. 91, comma 2, e 96 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.. La ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre che non sussistono ragioni di esercizio unitario che giustifichino la competenza statale.
-Che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale l'esigenza di un'adeguata motivazione dell'impugnazione si ponga in termini più pregnanti che in quello incidentale si legge, ad esempio, nelle sentenze, citate, n. 428, n. 120 e n. 2/2008 e n. 430/2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 91
co. 2
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 96
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte