Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33830  33831  33832  33833  33834  33836  33837  33838  33839  33840  33841  33842  33843  33844  33845  33846  33847  33848  33849  33850  33851  33852


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 96, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., poiché la ricorrente non ha fornito alcuna specificazione né in ordine al motivo della dedotta illegittimità della lamentata "sovrapposizione" della disciplina statale a quella regionale né in ordine alle ragioni della ipotizzata violazione del principio di sussidiarietà.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 96  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte