Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 96, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., poiché la ricorrente non ha fornito alcuna specificazione né in ordine al motivo della dedotta illegittimità della lamentata "sovrapposizione" della disciplina statale a quella regionale né in ordine alle ragioni della ipotizzata violazione del principio di sussidiarietà.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 96
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte