Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Umbria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Umbria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega nonché incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Umbria nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 101
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte