Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33830  33831  33832  33833  33834  33835  33836  33837  33838  33839  33841  33842  33843  33844  33845  33846  33847  33848  33849  33850  33851  33852


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Basilicata - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Basilicata nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 101  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte