Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Basilicata - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Basilicata - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Basilicata nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 101
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte