Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33830  33831  33832  33833  33834  33835  33836  33837  33838  33839  33840  33842  33843  33844  33845  33846  33847  33848  33849  33850  33851  33852


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Ricorso della Regione Calabria - Dedotto contrasto con i principi direttivi della legge delega e con il diritto comunitario e incidenza sulle competenze legislative regionali - Omessa specificazione di quali attribuzioni costituzionali delle Regioni sarebbero lese dalla norma censurata - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76 e 117, primo e terzo comma, Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 101  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte