Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33830  33831  33832  33833  33834  33835  33836  33837  33838  33839  33840  33841  33842  33844  33845  33846  33847  33848  33849  33850  33851  33852


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo -Possibilità di autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione della direttiva 1980/68/CEE - Omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato e indeterminatezza della motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 104, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 117 Cost. e alla direttiva 80/68/CEE. Infatti, a prescindere dall'omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato, la ricorrente non ha specificato quali attribuzioni regionali verrebbero lese in dipendenza della violazione della menzionata disciplina comunitaria.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 104  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  17/12/1979  n. 68  art.   1980/68/CEE