Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
16/07/2009; Decisione del
16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo -Possibilità di autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione della direttiva 1980/68/CEE - Omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato e indeterminatezza della motivazione - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel sottosuolo -Possibilità di autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione della direttiva 1980/68/CEE - Omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato e indeterminatezza della motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 104, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 117 Cost. e alla direttiva 80/68/CEE. Infatti, a prescindere dall'omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato, la ricorrente non ha specificato quali attribuzioni regionali verrebbero lese in dipendenza della violazione della menzionata disciplina comunitaria.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 104
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 17/12/1979
n. 68
art. 1980/68/CEE