Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Debiti fuori bilancio - Individuazione delle risorse occorrenti - Necessità di reperimento nel bilancio di previsione relativo all'esercizio in cui la spesa è introdotta (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizioni della Regione Molise che riconoscono nel 2022 un debito fuori bilancio derivante da servizi resi da Fastweb spa nel 2020, e individuano nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2021 la relativa copertura). (Classif. 036005).
Il principio dell’annualità del bilancio, enunciato al punto 1 dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, rivolto ad armonizzare i bilanci pubblici, costituisce chiara espressione della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
La legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi del comma 3 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, contestualmente individuare nel bilancio le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta. (Precedenti: S. 114/2023 – mass.45615; S. 81/2023 – mass. 45457; S. 51/2023 – mass. 45434).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., gli artt. 1 e 2 della legge reg. Molise n. 15 del 2022 i quali, rispettivamente, riconoscono la legittimità di un debito fuori bilancio, derivante dal servizio fonia e connettività reso da Fastweb spa nell’anno 2020, e provvedono al suo finanziamento mediante utilizzo del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo, approvate nell’agosto del 2022, contrastano con il principio di annualità del bilancio, in quanto l’art. 2 individua la copertura finanziaria del debito fuori bilancio riconosciuto dall’art. 1 a valere sull’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché su quello 2022 dello stesso bilancio. Dalla dichiarata illegittimità costituzionale discende che il successivo art. 3, limitandosi a disciplinare l’entrata in vigore della citata legge regionale, non ha più ragion d’essere. (Precedenti: S. 161/2022 – mass. 44954; S. 124/2022 – mass. 44884).