Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33830  33831  33832  33833  33834  33835  33836  33837  33838  33839  33840  33841  33842  33843  33844  33846  33847  33848  33849  33850  33851  33852


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi delle imprese agricole che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli - Assimilazione, a determinate condizioni, alle acque reflue domestiche - Disciplina degli scarichi, con divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee - Possibilità di deroga con autorizzazione ministeriale anche senza il consenso della Regione - Ricorso della Regione Puglia - Dedotta violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Motivazione indeterminata e contraddittoria - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso gli artt. 101, comma 7, e 104 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. in quanto la ricorrente, oltre a non fornire alcuna argomentazione sulla pretesa lesione del principio di sussidiarietà, adduce una motivazione indeterminata e intrinsecamente contraddittoria della violazione dei parametri indicati.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 101  co. 7

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 104  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte