Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33830  33831  33832  33833  33834  33835  33836  33837  33838  33839  33840  33841  33842  33843  33844  33845  33846  33848  33849  33850  33851  33852


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili e di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale - Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana e Marche - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche avverso l'art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., ove prevedono rispettivamente che spetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione di ulteriori aree sensibili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e il potere di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale. Premesso che l'ambito di intervento della norma censurata è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'allocazione delle funzioni operata dalla norma è coerente anche con il principio di sussidiarietà, posto che la individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di inquinamento deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, dovendo, nel contempo, tener conto anche delle peculiarità territoriali su cui incide. A ciò si aggiunga che la citata funzione amministrativa statale di individuazione si affianca a quella delle Regioni che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, possono designare a loro volta ulteriori aree sensibili e altresì indicare, nell'ambito delle aree individuate dallo Stato, i corpi idrici che non possono rientrare in quella categoria. Il potere di reidentificazione, poi, ha natura eminentemente ricognitiva.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 91  co. 2

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 91  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte