Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Aree sensibili - Potere del Ministro dell'ambiente di individuare ulteriori aree sensibili e di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale - Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana e Marche - Dedotta incidenza sulle competenze legislative ed amministrative regionali e violazione del principio di leale collaborazione, contrasto con i principi e criteri direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche avverso l'art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., ove prevedono rispettivamente che spetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione di ulteriori aree sensibili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e il potere di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale. Premesso che l'ambito di intervento della norma censurata è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'allocazione delle funzioni operata dalla norma è coerente anche con il principio di sussidiarietà, posto che la individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di inquinamento deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, dovendo, nel contempo, tener conto anche delle peculiarità territoriali su cui incide. A ciò si aggiunga che la citata funzione amministrativa statale di individuazione si affianca a quella delle Regioni che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, possono designare a loro volta ulteriori aree sensibili e altresì indicare, nell'ambito delle aree individuate dallo Stato, i corpi idrici che non possono rientrare in quella categoria. Il potere di reidentificazione, poi, ha natura eminentemente ricognitiva.