Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Censimento da parte delle Autorità concedenti di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico - Necessaria osservanza dei criteri indicati dal Ministro dell'ambiente - Ricorso della Regione Umbria - Dedotta lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali e contrasto con i principi direttivi della legge-delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Umbria avverso l'art. 95, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., ove assegna alle Autorità concedenti il potere di effettuare il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nello stesso corpo idrico sulla base dei criteri indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In primo luogo è erronea la premessa secondo cui la materia della "tutela quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione dell'utilizzazione di essa" andrebbe ascritta alla competenza legislativa concorrente regionale, dal momento che essa rientra senz'altro nella materia "tutela dell'ambiente". Inoltre, dato che la norma prevede la previa intesa con la Conferenza permanente sopracitata, risulta assicurata la partecipazione del sistema delle autonomie regionali al procedimento di elaborazione dei criteri suddetti.