Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque meteoriche di dilavamento - Attribuzione alle Regioni del compito di disciplinare forme di controllo - Attribuzione altresì del compito di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, previo parere del Ministro dell'ambiente - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche - Dedotta lesione delle competenze legislative e amministrative regionali e contrasto con i principi contenuti nella legge-delega - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche avverso gli artt. 113, comma 1, e 114 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurati, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, assegnano alle Regioni il compito di disciplinare le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione. Non è, infatti, condivisibile l'assunto secondo cui la competenza normativa attribuita alle Regioni sarebbe illegittimamente condizionata al previo parere del Ministro dell'ambiente, posto che tale parere non ha natura vincolante e deve intendersi riferito alla sola funzione amministrativa e non anche a quella normativa.