Sentenza 251/2009 (ECLI:IT:COST:2009:251)
Massima numero 33850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  16/07/2009;  Decisione del  16/07/2009
Deposito del 24/07/2009; Pubblicazione in G. U. 29/07/2009
Massime associate alla pronuncia:  33830  33831  33832  33833  33834  33835  33836  33837  33838  33839  33840  33841  33842  33843  33844  33845  33846  33847  33848  33849  33851  33852


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria - Dedotto eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria avverso l'art. 96, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., ove, nel regolare il procedimento per il rilascio di concessioni di acqua pubblica, stabilisce una riserva di parere vincolante all' Autorità di bacino distrettuale. Invero, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato da quanto previsto dall'art. 63 del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale "è necessaria la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico di cui di volta in volta si tratta, alla Conferenza istituzionale permanente principale organo dell'autorità di bacino".

V., citata, sentenza n. 232/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 96  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte