Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Procedimento per il rilascio delle concessioni di acqua pubblica - Riserva alle Autorità di bacino distrettuale di parere vincolante - Esclusione di silenzio-assenso e nomina di un commissario ad acta in mancanza del parere nei termini prescritti - Ricorso delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria - Dedotto eccesso di delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria avverso l'art. 96, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., ove, nel regolare il procedimento per il rilascio di concessioni di acqua pubblica, stabilisce una riserva di parere vincolante all' Autorità di bacino distrettuale. Invero, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato da quanto previsto dall'art. 63 del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale "è necessaria la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico di cui di volta in volta si tratta, alla Conferenza istituzionale permanente principale organo dell'autorità di bacino".
V., citata, sentenza n. 232/2009.