Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Misure adottate dalle Regioni a integrazione dei piani di tutela ex art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 - Sottoposizione per l'approvazione all'Autorità di bacino - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Dedotta violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni e lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana e Marche avverso l'art. 116 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui subordina l'efficacia delle misure adottate dalle Regioni per la tutela del sistema idrico alla approvazione dell'Autorità di bacino. La previsione della sottoposizione dei programmi di misure di tutela dei corpi idrici a detta approvazione risponde alla duplice necessità di demandare ad un organo idoneo il valutare la coerenza del quadro complessivo dell'attività di programmazione derivante dai concorrenti strumenti di pianificazione in materia di tutela delle acque e di assicurare un'adeguata partecipazione al relativo procedimento di formazione delle Regioni nel cui territorio debbono essere attuate le misure in questione.
V., citata, sentenza n. 232/2009.