Sentenza 252/2009 (ECLI:IT:COST:2009:252)
Massima numero 33853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:  33854  33855  33856


Titolo
Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari - Incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale - Possibilità di conferimento anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Ricorso del Governo - Sopravvenute leggi regionali (n. 22 e n. 27 del 2008) recanti modifiche non sostanziali alla previsione derogatoria oggetto di censura, medio tempore applicata - Permanenza dell'interesse dello Stato al ricorso.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, permane l'interesse dello Stato al ricorso nonostante le modifiche normative intervenute successivamente alla proposizione dello stesso, dovendosi presumere che la legge abbia avuto, medio tempore, applicazione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  29/04/2008  n. 7  art. 4  co. 1

legge regionale  10/08/1988  n. 34  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte