Sentenza 252/2009 (ECLI:IT:COST:2009:252)
Massima numero 33853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
23/07/2009; Decisione del
23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Titolo
Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari - Incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale - Possibilità di conferimento anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Ricorso del Governo - Sopravvenute leggi regionali (n. 22 e n. 27 del 2008) recanti modifiche non sostanziali alla previsione derogatoria oggetto di censura, medio tempore applicata - Permanenza dell'interesse dello Stato al ricorso.
Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari - Incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale - Possibilità di conferimento anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Ricorso del Governo - Sopravvenute leggi regionali (n. 22 e n. 27 del 2008) recanti modifiche non sostanziali alla previsione derogatoria oggetto di censura, medio tempore applicata - Permanenza dell'interesse dello Stato al ricorso.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, permane l'interesse dello Stato al ricorso nonostante le modifiche normative intervenute successivamente alla proposizione dello stesso, dovendosi presumere che la legge abbia avuto, medio tempore, applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
29/04/2008
n. 7
art. 4
co. 1
legge regionale
10/08/1988
n. 34
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte