Sentenza 119/2023 (ECLI:IT:COST:2023:119)
Massima numero 45594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  11/05/2023;  Decisione del  11/05/2023
Deposito del 15/06/2023; Pubblicazione in G. U. 21/06/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Usi civici - In genere - Terre private gravate da usi civici non ancora liquidati - Regime - Inalienabilità - Irragionevolezza intrinseca e irragionevole compressione del diritto di proprietà privata - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 262001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost., l'art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017, nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. La disposizione censurata dal Tribunale di Viterbo, sez. civile, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, nello stabilire l'inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati, si colloca nel quadro della precedente disciplina - implicitamente richiamata, così conservando la bipartizione fra iura in re aliena e iura in re propria - che ha inteso fortemente valorizzare la proprietà collettiva e gli usi civici, in quanto strettamente correlati con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, il rinvio che l'art. 3, comma 3, opera all'intero comma 1 del medesimo articolo non consente di escludere l'inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati, poiché, nella fattispecie degli usi civici in re aliena, il medesimo bene è oggetto sia del diritto di proprietà, sia del diritto collettivo di uso civico. Al contempo, i diritti di uso civico, per la loro stessa natura e per il loro contenuto, assegnano ai componenti della collettività facoltà di godimento promiscuo, non suscettibili di divisioni, che spettano ai singoli uti cives in ragione della loro appartenenza alla comunità, il che rende tali diritti incompatibili con una cessione o con un acquisto a titolo di usucapione. Tale disciplina, volta a definire il modo di essere della proprietà terriera nella sua relazione con interessi generali, risulta tuttavia affetta da illogicità e intrinseca irragionevolezza, oltre che da sproporzione, rispetto all'obiettivo prefissato, in quanto, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, si realizzano semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, istanza che non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da quelli non ancora liquidati. La proprietà privata, infatti, circola unitamente agli usi civici e al vincolo paesaggistico, incorporando in tal modo la destinazione paesistico-ambientale, con la conseguenza che chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo degli usi civici. Né è dato temere che il diritto di uso civico non sia più opponibile per effetto di una eventuale vendita disposta in via giudiziale in seno a una procedura esecutiva. (Precedenti: S. 236/2022 - mass. 45195; S. 228/2021 - mass. 44366; S. 213/2021 - mass. 44354; S. 46/2021 - mass. 43714; S. 71/2020 - mass. 42660; S. 178/2018 - mass. 40198; S. 113/2018 - mass. 41129; S. 103/2017 - mass. 40606; S. 71/2015 - mass. 38336; S. 153/1986; S. 152/1986; S. 151/1986).



Atti oggetto del giudizio

legge  20/11/2017  n. 168  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte