Sentenza 252/2009 (ECLI:IT:COST:2009:252)
Massima numero 33854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:  33853  33855  33856


Titolo
Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari e per le segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale - Conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Possibilità anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'articolo 117 della Costituzione - Omessa indicazione in modo chiaro di tale parametro nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizza l'impugnazione, mancata indicazione delle materie incise dalle norme censurate e del tipo di competenza statale (concorrente o esclusiva) in ipotesi violata - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, censurati in riferimento all'art. 117 Cost.. Infatti, nel ricorso non sono indicati né la materia che sarebbe stata incisa dalle norme censurate né la tipologia di competenza legislativa statale - principale o concorrente - asseritamente violata.

-Nello stesso senso v., citate, sentenza n. 38/2007 e ordinanza n. 175/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  29/04/2008  n. 7  art. 4  co. 1

legge regionale  10/08/1988  n. 34  art. 6  co. 

legge della Regione Marche  29/04/2008  n. 7  art. 5  co. 2

legge della Regione Marche  15/10/2001  n. 20  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 7    co. 6