Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari e per le segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale - Conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Possibilità anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Irragionevolezza, violazione del canone di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 citato ma solo prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale: nella legge in oggetto, viceversa, non si rinvengono criteri atti ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, con la conseguenza che è consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole ed in violazione del principio di buon andamento.
-Sull'autonomia regionale nella scelta dei collaboratori esterni v., citate, sentenze n. 187/1990 e n. 1130/1988. V. anche, citata, sentenza n. 27/2008.