Regione Marche - Norme sulla dotazione di personale per i gruppi consiliari - Conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Possibilità anche in mancanza dei requisiti fissati dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Sostanziale riproduzione di tale deroga nelle successive leggi regionali modificative della disposizione già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale parziale in via consequenziale.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Marche 15 luglio 2008, n. 22 e l'art. 7, comma 4, lettera b), della legge della Regione Marche 4 agosto 2008, n. 27, nelle parti in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La pronuncia di illegittimità deriva in via consequenziale dalla incostituzionalità dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7, il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto nelle sopraindicate disposizioni.
-Sulla illegittimità consequenziale nel caso di avvicendamento nel tempo di norme sostanzialmente identiche v., citata, sentenza n. 74/2009.