Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Provincia autonoma di Trento - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Necessità del consenso informato reso per iscritto dai genitori - Affidamento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari del compito di predisporre i moduli per il consenso e alla Provincia di individuare gli strumenti per favorire l'accesso a terapie alternative - Disciplina conformativa del consenso informato, avente natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa della Provincia autonoma in materia di igiene e sanità - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art.4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4, che subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori. Il consenso informato ha natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona, quello all'autodeterminazione e quello alla salute: ne consegue che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla concessione del consenso stesso e al suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in oggetto, ma attengono alla sua stessa conformazione, che è rimessa alla competenza del legislatore statale.
-V. il precedente citato, sentenza n. 438/2008, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 che conteneva una disciplina del tutto analoga.