Sentenza 254/2009 (ECLI:IT:COST:2009:254)
Massima numero 33859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:  33858  33860  33861  33862  33863  33864  33865  33866  33867  33868  33869  33870  33871  33872  33873  33874  33875


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119. 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale.

- Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 405/2008.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte