Giudizio di legittimità costituzionale in via di azione - Intervento di soggetto non titolare di potestà legislativa - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 117, 119. 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5, e 7, e 132 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, promossi dalle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, con ricorsi notificati il 10, il 15, il 16 ed il 20 giugno 2006, sono inammissibili gli interventi in giudizio dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) - Onlus, della Biomasse Italia s.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET s.r.l., della Ital Green Energy s.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente s.p.a. Il giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermo restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa Corte in via incidentale.
- Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 405/2008.