Sentenza 254/2009 (ECLI:IT:COST:2009:254)
Massima numero 33862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:  33858  33859  33860  33861  33863  33864  33865  33866  33867  33868  33869  33870  33871  33872  33873  33874  33875


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente, emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Definizione degli obiettivi su scala di distretto da parte dell'Autorità di bacino e adozione, da parte delle Regioni, del Piano regionale di tutela delle acque da sottoporre a verifica del Ministro dell'ambiente e delle competenti Autorità di bacino - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega - Omessa indicazione dei motivi per i quali la pretesa violazione ridonderebbe in lesione delle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Piemonte, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto l'asserita lesione di tale parametro è motivata con l'impossibilità di coordinare tra loro i termini previsti dall'art. 121 e quelli previsti dal successivo art. 122, ma la ricorrente non indica i motivi per i quali la pretesa violazione - sotto questo aspetto - dell'art. 76 ridonderebbe in lesione di prerogative che la Costituzione riconosce alle Regioni.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 121  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art.