Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del recupero dei costi relativi ai servizi idrici - Attribuzione del compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle "Autorità competenti" - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze amministrative delle Regioni, derivante dalla genericità dell'espressione "Autorità competenti" e, comunque, per sottrazione a Regioni e Province autonome di attività amministrative loro spettanti - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 119 e 121, comma 4, lett. h), del d.lgs. n. 152 del 2006, censurati dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., il primo, nella parte in cui attribuisce genericamente il compito di attuare le politiche dei prezzi dell'acqua alle «Autorità competenti», il secondo, nella parte in cui non specifica i soggetti competenti a dare attuazione alle disposizioni di cui allo stesso art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici. Invero, le disposizioni censurate non hanno la potenzialità lesiva che la ricorrente attribuisce loro in quanto esse nulla dicono a proposito della distribuzione delle competenze in materia di politiche dei prezzi dell'acqua. Essi si limitano, invece, a dettare alcuni dei criteri che quelle autorità dovranno rispettare e, pertanto, non sono idonee ad operare alcuna attribuzione o sottrazione di competenze a Regioni e Province autonome di attività amministrative di loro competenza.