Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici - Adozione, da parte delle Regioni, dei programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico, in conformità alle indicazioni stabilite nell'allegato 1 alla parte terza del Codice - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva dello Stato "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost. nella parte in cui prevede che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico «in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto». Invero, premesso che non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque e che, anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici.