Sentenza 254/2009 (ECLI:IT:COST:2009:254)
Massima numero 33865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:  33858  33859  33860  33861  33862  33863  33864  33866  33867  33868  33869  33870  33871  33872  33873  33874  33875


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici - Adozione, da parte delle Regioni, dei programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico, in conformità alle indicazioni stabilite nell'allegato 1 alla parte terza del Codice - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione delle competenze amministrative delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva dello Stato "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost. nella parte in cui prevede che le Regioni adottano i programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico «in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 1 alla parte terza del presente decreto». Invero, premesso che non è contestabile che la specificazione delle caratteristiche da monitorare attenga direttamente alla tutela dell'ambiente, poiché la scelta di un aspetto piuttosto che di un altro influisce direttamente nella definizione del tipo e del grado della tutela del segmento dell'ecosistema rappresentato dalle acque e che, anzi, la stessa attività di monitoraggio costituisce in sé e per sé una misura di tutela dell'ambiente, lo Stato è legittimato a fissare i criteri che le Regioni debbono osservare nella predisposizione dei programmi in questione, appunto perché i dati acquisiti grazie alle attività conoscitive sono decisivi per l'individuazione e la predisposizione degli strumenti di tutela dei corpi idrici.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 120  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte