Sentenza 254/2009 (ECLI:IT:COST:2009:254)
Massima numero 33867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:  33858  33859  33860  33861  33862  33863  33864  33865  33866  33868  33869  33870  33871  33872  33873  33874  33875


Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente, emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria e Puglia - Asserito contrasto con i principi della legge delega nonché eccesso di delega - Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 censurato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Puglia, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». Invero, premesso che la legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di emanare norme innovative e che non è sufficiente, al fine di ritenere illegittima una disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006, la mera deduzione dell'effetto riduttivo di attribuzioni regionali - a tal fine essendo necessaria la puntuale indicazione, caso per caso, delle funzioni che sarebbero state riallocate a livello centrale e la dimostrazione che lo spostamento di competenze non sia coerente con alcun principio direttivo indicato nei commi 8 e 9 dello stesso art. 1 della legge di delega, primi tra tutti quelli del rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e dell'art. 117 della Costituzione - l'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 non è lesivo dei limiti posti dalla legge di delega n. 308 del 2004. Esso, infatti, non sopprime alcun organo e non ne crea di nuovi. La previsione di un controllo da parte del Ministero dell'ambiente circa il rispetto dei criteri generali cui si deve attenere la pianificazione, lungi dal confliggere con i princìpi della legge delega, si pone esattamente nel senso precisato dall'art. 1, comma 9, lettera c), della legge n. 308 del 2004, che indicava, tra le finalità degli emanandi decreti legislativi, quello di «rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici», imponendo così un coordinamento tra gli strumenti di pianificazione e le autorità coinvolte.

- In merito alla circostanza che la legge n. 308 del 2004 consentiva al Governo di emanare norme innovative, v., citata, sentenza n. 225 del 2009.

- In merito alla circostanza che l'art. 1, comma 9, lettera c) della legge n. 308 del 2004 non imponeva al legislatore delegato l'obbligo di conservare le precedenti competenze degli organismi in questione, ma solamente che, nell'intervenire sulla disciplina del settore, il Governo dovesse comunque riconoscere un ruolo e attribuire competenze ad organismi a composizione mista statale-regionale, v., citata, sentenza n. 232 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 121  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. a)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. b)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. c)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 8  lett. d)

legge  15/12/2004  n. 308  art. 1    co. 9  lett. c)