Sentenza 254/2009 (ECLI:IT:COST:2009:254)
Massima numero 33868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
23/07/2009; Decisione del
23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Genericità della motivazione per omessa individuazione delle attribuzioni regionali asseritamente lese - Inammissibilità della questione.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative delle Regioni - Genericità della motivazione per omessa individuazione delle attribuzioni regionali asseritamente lese - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». Invero, le Regioni ricorrenti si limitano a riprodurre il testo della norma censurata e a lamentare che essa lederebbe le prerogative delle Regioni stabilite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, sicchè la motivazione risulta generica, non essendo individuate tra le attribuzioni regionali enunciate nei due parametri costituzionali invocati, quelle lese dalla norma in esame.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 121
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte