Sentenza 254/2009 (ECLI:IT:COST:2009:254)
Massima numero 33869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
23/07/2009; Decisione del
23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Titolo
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorso della Regione Puglia - Ritenuta violazione della competenza legislativa concorrente nella materia "governo del territorio" e delle competenze amministrative regionali nonché del principio di sussidiarietà, per la concentrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative, in mancanza di esigenze di esercizio unitario - Esclusione - Non fondatezza.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina dei piani di tutela delle acque - Adozione, da parte delle Regioni, del Piano di tutela delle acque, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, con trasmissione dello stesso Piano al Ministero dell'ambiente e alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza - Ricorso della Regione Puglia - Ritenuta violazione della competenza legislativa concorrente nella materia "governo del territorio" e delle competenze amministrative regionali nonché del principio di sussidiarietà, per la concentrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative, in mancanza di esigenze di esercizio unitario - Esclusione - Non fondatezza.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». La norma, infatti, è riconducibile all'àmbito materiale della tutela dell'ambiente e dispone, rispetto ad uno strumento di pianificazione (il piano di tutela delle acque) che si collega ad altri più ampi (il piano di bacino e quello di gestione) di competenza di altre autorità, una forma di verifica diretta ad accertare la conformità del primo a criteri generali indispensabili per assicurare la necessaria coerenza tra i vari strumenti di pianificazione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui dispone che il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione sia sottoposto al Ministero dell'ambiente «per le verifiche di competenza». La norma, infatti, è riconducibile all'àmbito materiale della tutela dell'ambiente e dispone, rispetto ad uno strumento di pianificazione (il piano di tutela delle acque) che si collega ad altri più ampi (il piano di bacino e quello di gestione) di competenza di altre autorità, una forma di verifica diretta ad accertare la conformità del primo a criteri generali indispensabili per assicurare la necessaria coerenza tra i vari strumenti di pianificazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 121
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte