Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina delle attività che le Regioni debbono intraprendere al fine della partecipazione di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale per l'introduzione di norme non di principio in una materia riservata alla legislazione concorrente nonché delle competenze amministrative regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente", coerente con l'art. 14 della direttiva 2000/60/CE - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui regolamenta le attività che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela. Invero la norma in oggetto, che disciplina gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all'esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest'ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006 appartiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma censurata trova un preciso corrispondente nell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE che da essa si differenzia solamente per il fatto di riferire i medesimi oneri di informazione e consultazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.