Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Obbligo per le Regioni di trasmissione al Ministro dell'ambiente del Piano di tutela approvato, delle relazioni sintetiche conoscitive, dei programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici nonché della relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116 del Codice - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale per l'introduzione di una norma non di principio nella materia "governo del territorio", riservata alla competenza legislativa concorrente - Esclusione -- Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente", coerente con l'art. 15 della direttiva 2000/60/CE - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del D.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell'ambiente determinati atti e, precisamente: la copia del Piano di tutela definitivamente approvato e tutti i successivi aggiornamenti; le relazioni sintetiche concernenti l'attività conoscitiva di cui all'art. 118 e i programmi di monitoraggio della qualità e quantità dei corpi idrici ex art. 120; una relazione triennale sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui all'art. 116. Invero, gli adempimenti previsti dall'art. 123 sono adempimenti accessori connessi con l'attuazione dei piani di tutela e degli altri programmi di misure di tutela delle acque, onde la materia è anche qui quella della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma in esame prescrive che la documentazione inviata dalle Regioni al Ministero venga poi inoltrata da quest'ultimo alla Commissione europea. Tale adempimento trova corrispondenza nella direttiva 2000/60/CE che, all'art. 15, impone agli Stati membri di trasmettere alla suddetta Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, relazioni sintetiche circa le caratteristiche del distretto idrografico, dell'impatto antropico, dell'analisi economica dell'utilizzo idrico, relazioni circa i programmi di monitoraggio, relazioni relative ai progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto. Gli oneri - gravanti sulle Regioni - di trasmissione al Ministero della documentazione in questione sono, dunque, la conseguenza (inevitabile perché derivante dagli obblighi comunitari) dell'attribuzione (non contestata dalle Regioni) delle competenze amministrative in tema di predisposizione del piano di tutela delle acque e di accertamenti conoscitivi relativi ai vari dati rilevanti per la predisposizione dei piani medesimi.