Reati e pene - In genere - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Ragionevolezza delle scelte - Criteri di valutazione - Raffronto tra casistiche omogenee (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la richiesta additiva di applicare al reato di estorsione di lieve entità la diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi, come previsto per il reato di violenza sessuale). (Classif. 210001).
Il raffronto tra fattispecie normative diretto a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di dosimetria penale deve avere ad oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione, rilievo tanto più ovvio quando si prospetti l'estensione di un'attenuante ad effetto speciale, che, per sua stessa natura, deroga all'ordinario effetto diminuente. (Precedenti: S. 136/2020 - mass. 43506; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 161/2009 - mass. 33451).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità. Il rimettente chiede di ottenere l'addizione indicata invocando come tertium comparationis l'attenuante prevista per il reato di violenza sessuale - 609-bis, terzo comma, cod. pen. -, tertium del tutto eterogeneo, quindi radicalmente inidoneo alla comparazione. Oltre che sul piano della costruzione legislativa delle fattispecie, l'eterogeneità tra l'estorsione e la violenza sessuale si misura nella stessa peculiare configurazione che l'attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. ha assunto presso la giurisprudenza di legittimità, che collega il riconoscimento dell'attenuante in questione a una valutazione globale del fatto guidata da indici palesemente inconferenti alla dimensione patrimoniale dell'estorsione, in quanto rapportati al grado di compressione della libertà sessuale e al conseguente danno arrecato alla vittima in termini psichici).