Ordinanza 255/2009 (ECLI:IT:COST:2009:255)
Massima numero 33876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amnistia ed indulto - Applicazione da parte del giudice dell'esecuzione "senza formalità" - Interpretazione da parte della Corte di cassazione dell'espressione "senza formalità" nel senso della possibilità per il giudice di procedere "d'ufficio" - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, del contraddittorio, del diritto di difesa, di buon andamento della pubblica amministrazione e della finalità rieducativa della pena, nonché del principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui - secondo l'interpretazione vincolante data dalla Corte di cassazione - prevede che "all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto si possa procedere senza formalità, intesa tale espressione come d'ufficio". Invero, quanto all'asserita violazione del principio di ragionevolezza, secondo cui il potere ex officio del giudice dell'esecuzione di applicare l'indulto alle pene pecuniarie sarebbe in contraddizione col dovere tassativo ed esclusivo stabilito dal T.U. delle spese di giustizia di procedere comunque alla riscossione delle pene pecuniarie, va osservato che non è pertinente il termine di comparazione utilizzato dal rimettente, non rientrando le pene pecuniarie estinte a seguito di indulto tra i crediti esigibili per i quali è prevista la riscossione a norma dell'art. 212, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002. Inoltre, la possibilità per il giudice di applicare il beneficio ex officio, non determina alcuna menomazione per il beneficiando del diritto di agire in giudizio per tutelare la propria posizione secondo le opportunità ritenute più convenienti, con conseguente esclusione della violazione degli artt. 24, secondo comma e 27, terzo comma, Cost. Né sussistono le ulteriori asserite violazioni degli artt. 97, primo comma, e 101, primo comma, Cost., in quanto la rinuncia, da parte dello Stato ad una entrata, conseguente all'applicazione dell'indulto ad una pena pecuniaria, deriva dalla legge che il giudice si limita solo ad applicare. Né, poi, risulta violato il principio del contraddittorio, in quanto la possibilità di applicare ex officio il beneficio, rispondente a criteri di economia processuale e di massima speditezza, non preclude alle parti, una volta conosciuto il provvedimento adottato, di chiedere che la questione decisa sia nuovamente sottoposta in contraddittorio e con le forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. Va, esclusa, infine, la violazione del principio di terzietà del giudice perché tale organo agisce in virtù di poteri che gli sono propri e comunque su sollecitazione esterna.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 667  co. 4

codice di procedura penale    n.   art. 672  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte