Ordinanza 256/2009 (ECLI:IT:COST:2009:256)
Massima numero 33877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Estradizione - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Applicazione di misure cautelari - Impugnazione di fronte al Tribunale del riesame - Preclusione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Inesatta individuazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui preclude l'impugnazione della misura cautelare imposta di fronte al tribunale del riesame competente, dal momento che il rimettente ha sottoposta a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo.

Sulla manifesta inammissibilità per inesatta indicazione della norma oggetto di censura vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 79/2008, n. 461/, n. 459 e n. 384/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  22/04/2005  n. 69  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte