Giurisdizione ordinaria - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario (nella specie: controversia avente ad oggetto il contributo per il S.S.N. attribuita alla giurisdizione delle Commissioni tributarie) - Prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione - Possibilità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa, nonché alla tutela giurisdizionale - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione che superi i dubbi di costituzionalità alla stregua dei principi affermati dalla Corte e dal diritto vivente - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Premesso, infatti, che in base ai principi affermati dalla Corte e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, va osservato che il rimettente non si è fatto carico di individuare, proprio alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamate, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità.
Per l'affermazione del principio della conservazione degli effetti della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, vedi, citate, sentenza n. 77/2007 e ordinanza n. 363/2008.
Sull'obbligo per il giudice di sperimentare interpretazioni conformi a Costituzione, vedi, citate, ordinanze n. 362, n. 341, n. 268, n. 205/2008; n. 85/2007