Ordinanza 258/2009 (ECLI:IT:COST:2009:258)
Massima numero 33879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/07/2009; Decisione del
23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Denunciata irragionevolezza nonchè violazione del principio di capacità contributiva - Omessa indicazione del petitum nelle ordinanze di rimessione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Denunciata irragionevolezza nonchè violazione del principio di capacità contributiva - Omessa indicazione del petitum nelle ordinanze di rimessione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, le ordinanze di rimessione non contengono nel dispositivo l'indicazione del petitum.
-V., citate, ordinanze n. 242 e n. 100/2007.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte