Ordinanza 258/2009 (ECLI:IT:COST:2009:258)
Massima numero 33880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/07/2009;  Decisione del  23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Massime associate alla pronuncia:  33879  33881


Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Omessa indicazione di elementi essenziali della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento all'art.53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, l'ordinanza di rimessione non ha indicato elementi essenziali della fattispecie concreta.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte