Ordinanza 258/2009 (ECLI:IT:COST:2009:258)
Massima numero 33880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/07/2009; Decisione del
23/07/2009
Deposito del 30/07/2009; Pubblicazione in G. U. 05/08/2009
Titolo
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Omessa indicazione di elementi essenziali della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Omessa indicazione di elementi essenziali della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurato, in riferimento all'art.53 Cost., nella parte in cui esclude la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi. Infatti, l'ordinanza di rimessione non ha indicato elementi essenziali della fattispecie concreta.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte