Sentenza 259/2009 (ECLI:IT:COST:2009:259)
Massima numero 33988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
05/10/2009; Decisione del
05/10/2009
Deposito del 19/10/2009; Pubblicazione in G. U. 21/10/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Elezioni - Testo unico delle leggi per l'elezione alla Camera dei deputati - Decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale concernenti l'esclusione di candidati o liste dal procedimento elettorale - Impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei diritti di azione e difesa in giudizio e di elettorato passivo e del principio di tutela giurisdizionale, incidenza sul potere degli organi di giustizia amministrativa, violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU - Prospettazione di una mera controversia interpretativa e non di un problema di costituzionalità; richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità della questione.
Elezioni - Testo unico delle leggi per l'elezione alla Camera dei deputati - Decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale concernenti l'esclusione di candidati o liste dal procedimento elettorale - Impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché lesione dei diritti di azione e difesa in giudizio e di elettorato passivo e del principio di tutela giurisdizionale, incidenza sul potere degli organi di giustizia amministrativa, violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU - Prospettazione di una mera controversia interpretativa e non di un problema di costituzionalità; richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale centrale nazionale aventi per effetto l'arresto della procedura, per la definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale. Il quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia che, contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è nell'ordinamento un vuoto di tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni alle Camere del Parlamento, avendo la Corte di Cassazione indicato nello stesso organo parlamentare il giudice competente. Inoltre, posto che non si può condividere l'assunto secondo cui le situazioni soggettive che vengono in rilievo nel detto procedimento elettorale sarebbero interessi legittimi, dal momento che si controverte del diritto di elettorato passivo, le controversie aventi ad oggetto il diritto di un candidato a partecipare ad una competizione elettorale potrebbero essere attribuite al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva e l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge, come prescrive l'art. 103, primo comma, Cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale centrale nazionale aventi per effetto l'arresto della procedura, per la definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale. Il quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia che, contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è nell'ordinamento un vuoto di tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni alle Camere del Parlamento, avendo la Corte di Cassazione indicato nello stesso organo parlamentare il giudice competente. Inoltre, posto che non si può condividere l'assunto secondo cui le situazioni soggettive che vengono in rilievo nel detto procedimento elettorale sarebbero interessi legittimi, dal momento che si controverte del diritto di elettorato passivo, le controversie aventi ad oggetto il diritto di un candidato a partecipare ad una competizione elettorale potrebbero essere attribuite al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva e l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge, come prescrive l'art. 103, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 23
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/03/1957
n. 361
art. 87
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 103
co. 1
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6