Sentenza 262/2009 (ECLI:IT:COST:2009:262)
Massima numero 33991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/10/2009; Decisione del
07/10/2009
Deposito del 19/10/2009; Pubblicazione in G. U. 21/10/2009
Titolo
Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta irragionevolezza, violazione dei principi di eguaglianza di fronte alla giurisdizione, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché asserito indebito intervento del legislatore ordinario in materia costituzionale - Difetto di rilevanza per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Inammissibilità della questione.
Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta irragionevolezza, violazione dei principi di eguaglianza di fronte alla giurisdizione, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale, nonché asserito indebito intervento del legislatore ordinario in materia costituzionale - Difetto di rilevanza per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica. La disposizione censurata non trova applicazione nella fase delle indagini preliminari e gli argomenti che il rimettente ha portato per affermare il contrario contrastano con il tenore letterale della disposizione e con l'inequivoca volontà del legislatore quale emerge dai lavori preparatori e conduce a risultati disarmonici rispetto al principio costituzionale di ragionevolezza.
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica. La disposizione censurata non trova applicazione nella fase delle indagini preliminari e gli argomenti che il rimettente ha portato per affermare il contrario contrastano con il tenore letterale della disposizione e con l'inequivoca volontà del legislatore quale emerge dai lavori preparatori e conduce a risultati disarmonici rispetto al principio costituzionale di ragionevolezza.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2008
n. 124
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 138
Altri parametri e norme interposte