Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Questioni di legittimità costituzionale - Eccezione di irrilevanza delle questioni, per la parte in cui riguardano disposizioni non applicabili al Presidente del Consiglio dei ministri, unico imputato nei giudizi a quibus - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza delle questioni che riguardano disposizioni non applicabili al Presidente del Consiglio dei ministri, unico imputato nei giudizi principali. Infatti, le disposizioni censurate costituiscono, sul piano oggettivo, una disciplina unitaria, che riguarda inscindibilmente le alte cariche dello Stato in essa previste, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia di incostituzionalità limitata alle norme riguardanti solo una di tali cariche aggraverebbe l'illegittimità della disciplina, creando ulteriori motivi di disparità di trattamento.
-V., citata, sentenza n. 24 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140.