Sentenza 262/2009 (ECLI:IT:COST:2009:262)
Massima numero 33994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/10/2009; Decisione del
07/10/2009
Deposito del 19/10/2009; Pubblicazione in G. U. 21/10/2009
Titolo
Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione e indebito intervento del legislatore ordinario in materia costituzionale (prerogative costituzionali) - Eccezione di inammissibilità per inadeguata indicazione del parametro - Reiezione.
Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione e indebito intervento del legislatore ordinario in materia costituzionale (prerogative costituzionali) - Eccezione di inammissibilità per inadeguata indicazione del parametro - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per inadeguata indicazione del parametro: infatti, il rimettente prospetta una questione specifica e di carattere sostanziale, in quanto denuncia la violazione del principio di eguaglianza facendo espresso riferimento alle prerogative degli organi costituzionali.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per inadeguata indicazione del parametro: infatti, il rimettente prospetta una questione specifica e di carattere sostanziale, in quanto denuncia la violazione del principio di eguaglianza facendo espresso riferimento alle prerogative degli organi costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/2008
n. 124
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 138
Altri parametri e norme interposte