Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Dedotta disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione e indebito intervento del legislatore ordinario in materia costituzionale (prerogative costituzionali) - Eccezione di inammissibilità in relazione al fatto che questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con sentenza n. 24/2004 - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, censurato, in relazione agli artt. 3 e 138 Cost., ove prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che questioni identiche sarebbero già state dichiarate non fondate con sentenza n. 24 del 2004, che aveva ad oggetto l'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, del tutto analogo a quello censurato. Infatti, tale sentenza non esamina in alcun passo la questione dell'idoneità della legge ordinaria ad introdurre la sospensione processuale e non contiene un sindacato implicito sull'argomento e la mancata trattazione del punto consente in ogni caso al rimettente la proposizione di una questione analoga.
-Sul fatto che le questioni di costituzionalità possono essere riproposte sotto profili diversi da quelli esaminati con pronunce di rigetto v., citate, ex plurimis, sentenze n. 257/1991 e n. 210/1976 e ordinanza n. 218/2009, n. 464/2005 e n. 356/2000.