Alte cariche dello Stato - Processi penali riguardanti il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei ministri - Prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica - Applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica - Introduzione con legge ordinaria di una prerogativa costituzionale, in deroga al regime giurisdizionale comune - Inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia - Violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento fra le alte cariche e gli altri cittadini che pure svolgono attività per la Costituzione parimenti impegnative e doverose e fra Presidenti e componenti degli organi costituzionali e per equiparazione di cariche fra loro disomogenee - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle questioni relative alla irragionevolezza intrinseca delle disposizioni censurate e di ogni altra questione non esaminata.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., l'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, che prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l'assunzione della carica. Le prerogative di organi costituzionali, in quanto derogatorie al principio di eguaglianza, devono essere stabilite con norma costituzionale, mentre il legislatore ordinario può solo intervenire per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, essendogli preclusa ogni integrazione o estensione dello stesso. La norma denunciata, la cui ratio, al pari di quella della norma oggetto della sentenza n. 24 del 2004, è quella di proteggere la funzione pubblica, assicurando ai titolari di alcune alte cariche il sereno svolgimento delle loro funzioni attraverso l'attribuzione di uno specifico status protettivo, costituisce una prerogativa, in quanto introduce un'ipotesi di sospensione del processo penale che si risolve in una deroga al principio di eguaglianza. Infatti, la sospensione dei processi è derogatoria rispetto al regime processuale comune e, applicandosi solo ai titolari di quattro cariche dello Stato, introduce un'evidente disparità di trattamento tra essi e gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose. Inoltre, la violazione del principio di eguaglianza rileva anche con riferimento alle alte cariche prese in considerazione, sotto il profilo sia della disparità fra i Presidenti e i componenti degli organi costituzionali, sia della parità di trattamento tra cariche tra loro disomogenee. Restano assorbite le questioni relative all'irragionevolezza intrinseca della disciplina e ogni altra questione non esaminata.
-Sul fatto che il legislatore, in tema di prerogative, può intervenire solo per attuare, sul piano procedimentale, il dettato costituzionale, v., citate, sentenze n. 149/2007, n. 120/2004, n. 3000/1984, n. 148/1983 e n. 4/1965.
-Sull'istituto del legittimo impedimento a comparire v., citate, sentenze n. 451/2005, n. 391 e n. 39/2004 e n. 225/2001.