Sentenza 262/2009 (ECLI:IT:COST:2009:262)
Massima numero 33997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/10/2009;  Decisione del  07/10/2009
Deposito del 19/10/2009; Pubblicazione in G. U. 21/10/2009
Massime associate alla pronuncia:  33991  33992  33993  33994  33995  33996


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione del pubblico ministero del processo principale - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammissibile la costituzione in giudizio del pubblico ministero del giudizio a quo, posto che tale facoltà compete solo alle parti dello stesso. Non osta a tale conclusione il disposto dell'art. 111, secondo comma, Cost., dal momento che il principio di parità in esso espresso non implica necessariamente l'identità tra i poteri del pubblico ministero e le parti.


-Sulla inammissibilità della costituzione del pubblico ministero v., citate, sentenze n. 361/1998, n. 375 e n. 1/1996, ordinanza n. 327/1995.


-Sul principio di parità delle parti ex art. 111, secondo comma, Cost., v., citate, sentenza n. 26/2007 e ordinanze n. 46/2004, n. 165 e n. 110/2003, n. 347/2002, n. 421/2001; sul testo previgente dell'art. 111 Cost. sentenze n. 98/1994 e n. 432/1992.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 20  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 3  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 17  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 16