Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione del pubblico ministero del processo principale - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non è ammissibile la costituzione in giudizio del pubblico ministero del giudizio a quo, posto che tale facoltà compete solo alle parti dello stesso. Non osta a tale conclusione il disposto dell'art. 111, secondo comma, Cost., dal momento che il principio di parità in esso espresso non implica necessariamente l'identità tra i poteri del pubblico ministero e le parti.
-Sulla inammissibilità della costituzione del pubblico ministero v., citate, sentenze n. 361/1998, n. 375 e n. 1/1996, ordinanza n. 327/1995.
-Sul principio di parità delle parti ex art. 111, secondo comma, Cost., v., citate, sentenza n. 26/2007 e ordinanze n. 46/2004, n. 165 e n. 110/2003, n. 347/2002, n. 421/2001; sul testo previgente dell'art. 111 Cost. sentenze n. 98/1994 e n. 432/1992.