Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Interventi effettuati tempestivamente da soggetti privi della qualità di parti nel giudizio a quo (e non portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio) - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 Cost., deve essere dichiarato inammissibile l'intervento di chi non sia parte nel giudizio a quo, poiché possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura; né l'inammissibilità dell'intervento viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, posto che l'ammissibilità di esso contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.
Sui requisiti di ammissibilità dell'intervento di soggetti che non siano parti del giudizio a quo, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: ordinanza allegata alla sentenza n. 151/2009, ordinanza n. 393/2008, sentenze n. 96/2008 e n. 220/2007.