Previdenza - Atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di salvezza - Denunciata eliminazione retroattiva di una prestazione già conseguita, incidenza su un diritto quesito, violazione del canone di razionalità normativa, difetto di giustificazione razionale (essendo al tempo stesso affermato il principio del pro rata e disposta una generale sanatoria delle delibere adottate in violazione di esso) - Omessa esplorazione da parte del rimettente di altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, ovvero mancata indicazione delle ragioni per le quali tali interpretazioni non sarebbero accoglibili - Sussistenza nella giurisprudenza di merito di un'interpretazione di per sé suscettibile di eliminare in radice il dubbio di costituzionalità - Inammissibilità della questione.
E'inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in quanto dispone che «sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge», avendo il rimettente omesso di esplorare altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, oltre quella prospettata o, quanto meno, di evidenziare le ragioni per le quali tali interpretazioni (e, in particolare, una proposta nella giurisprudenza di merito e di per sé suscettibile di eliminare in radice l'ipotizzato dubbio di costituzionalità) non sarebbero accoglibili.
In relazione al consolidato insegnamento secondo cui una disposizione non si dichiara illegittima perché suscettibile di un'interpretazione contrastante con i parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile altra a questi conforme, v. la citata sentenza n. 305/2008.